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La Fondazione

Direttrice

Anna Romanens
direzione@provvidamadre.ch
Tel. +41 91 695 12 52

 

Sede principale

Via Carlo Silva 3
6828 Balerna

 

Art. 1 – Nome
Sotto la denominazione «Provvida Madre» è costituita una Fondazione ai sensi dell’art. 80 del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 – Fondatore
La Fondazione è opera della Congregazione delle Missionarie di S.Antonio Maria Claret, ripresa e continuata, a far tempo dal 1. luglio 1978, da Caritas Diocesana, e ora dalla Diocesi di Lugano.

Art. 3 – Scopo
La Fondazione ha per scopo la costruzione e l’esercizio di strutture e servizi per minorenni e adulti disabili, nel rispetto dei valori cristiani.

Art. 4 – Sede
La Fondazione ha sede a Balerna.

Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale erogato dalla fondatrice, ammontante a Fr. 50’000.- (cinquantamila franchi), al quale si aggiungeranno eventuali donazioni della fondatrice, di terzi ed i sussidi di enti pubblici e privati.

Art. 6 – Organizzazione
Gli organi della Fondazione sono:
A – il Consiglio di Fondazione;
B – la Direzione dell’Istituto;
C – l’Ufficio di revisione.

Art. 7 – Il Consiglio di Fondazione

A) Composizione e nomina
Il Consiglio di Fondazione è composto da 5 membri aumentabili a 7, con decisione del Consiglio stesso, e meglio:

aa) dal rappresentante della Diocesi di Lugano, designato dal Vescovo;
bb) dal rappresentante dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino, designato dalla competente Autorità cantonale;
cc) da tre, rispettivamente 5 membri, designati la prima volta dalla fondatrice e successivamente, in caso di dimissione, per cooptazione dagli altri membri rimasti in carica.

B) Cariche speciali
Il Consiglio di Fondazione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

C) Funzioni
Il Consiglio di Fondazione è l’organo supremo ed esecutivo della Fondazione, cui spettano la direzione, l’amministrazione e la gestione della Fondazione e del suo patrimonio.

D) Rappresentanza
La Fondazione sarà impegnata di fronte ai terzi della firma collettiva a due del Presidente, del Segretario e del Direttore.
Il Consiglio di Fondazione potrà decidere altre modalità di firma.

Art. 8 – La direzione dell’Istituto
La Direzione dell’Istituto è affidata ad un Direttore (Direttrice) i cui compiti verranno precisati da un Regolamento sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto.
Il Direttore verrà, di regola, convocato alle sedute del Consiglio di Fondazione, con diritto di voto consultivo. Il direttore avrà diritto di firma a due con il presidente o con il segretario.

Art. 9 – L’Ufficio di Revisione
L’Ufficio di revisione verrà designato ogni anno dal Consiglio di Fondazione e sarà rieleggibile.
L’Ufficio di revisione controlla annualmente i conti di esercizio e presenta rapporto scritto al Consiglio di Fondazione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 10 – Vigilanza
La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Cantone Ticino.

Art. 11 – Disposizioni finali
In caso di cessazione della Fondazione, l’ammontare del suo patrimonio sarà devoluto ad una fondazione, istituzione o ente aventi il medesimo o quantomeno analogo scopo, che operi nel Cantone Ticino, preferibilmente nel Distretto di Mendrisio, secondo decisione del Dipartimento delle Istituzioni, su domanda e preavviso del Consiglio di Fondazione.

Statuto approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 1º settembre 2008.